IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30
novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto
emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84  del  9  aprile
2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato  per  l'anno
2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850  cittadini  non
comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori non  comunitari  per  lavoro  subordinato  non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione  professionale  e  di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi  dell'art.  23  del  citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare  continuita'  ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Rilevato che, ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico
sull'immigrazione,  e'  opportuno  prevedere  una  quota   d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro  pluriennale,  riservando  una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello  stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno  della  quota  stabilita  per  il  lavoro
stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di
30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,
autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  onorevole  dott.  Riccardo
Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti,  atti
e provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 30.850 unita'.